Art. 1 Costituzione
È costituito il Consorzio obbligatorio di sorveglianza e manutenzione delle opere di arginatura e forestali denominato TREMA: Consorzio di manutenzione idrico –
forestale bacini fiumi Tresa e Magliasina
disciplinato dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 (di seguito LCons) e istituito in virtù del Decreto del Consiglio di Stato no. 1495 del 5 aprile 2005.
Art. 2 Sede
Sede del Consorzio è Caslano.
Art. 3 Scopo, limiti territoriali e di zona
a) Scopo del Consorzio è quello di provvedere alla sorveglianza ed alla manutenzione delle opere di sistemazione idrica, esistenti e future, situate nei limiti del
suo comprensorio, tenendo conto della componente forestale. Inoltre promuove e realizza progetti di rivitalizzazione e rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri.
b) I limiti territoriali e di zona del Consorzio sono quelli descritti nel Decreto di risoluzione del Consiglio di Stato no. 1059 del 16 marzo 2004 e dei relativi
piani 1:10'000 allegati alla perizia del gennaio 2004.
c) Il Consorzio potrà farsi Ente promotore per nuove opere di premunizione il cui finanziamento verrà stabilito e ripartito secondo ogni singolo caso nel rispetto
dei disposti della LCons.
d) Qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, sono da realizzare adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali.
Interventi di sistemazione e correzione di corsi d’acqua e rive lacustri devono essere realizzati considerando in modo adeguato il
miglioramento della situazione ecomorfologica.
Art. 4 Membri del Consorzio e partecipazione alle spese
Fanno parte del Consorzio e concorrono alle spese di sorveglianza e
manutenzione in base alle seguenti percentuali (clicca qui)
Art. 5 Organi del Consorzio
Organi del Consorzio sono:
1) l’Assemblea consortile
2) la Delegazione consortile
3) la Commissione di revisione dei conti.
Art. 6 Assemblea consortile
L’Assemblea consortile si compone dei rappresentanti dei membri del Consorzio di cui all’art. 4 che precede. Ogni membro nomina un
rappresentante e un supplente e ha diritto, in sede assembleare, ad un unico rappresentante, che esercita il diritto di voto secondo quanto stabilito dall’art.
4.
I rappresentanti dei Comuni stanno in carica 4 anni, sono sempre rieleggibili e vengono designati dai legislativi comunali in occasione delle sedute costitutive
(art. 13 e 15 LOC).
Il rappresentante dello Stato è nominato in base all’art. 14 della LCons. I rappresentanti delle aziende vengono delegati dalle stesse.
L’Assemblea consortile è l’organo superiore del Consorzio e designerà il suo Presidente del giorno.
Art. 7 Convocazione
L’Assemblea consortile è convocata in via ordinaria una volta all’anno di regola entro il 30 giugno con preavviso scritto di un mese e medianteavviso pubblicato sul
Foglio Ufficiale del Cantone.
La convocazione è inviata ai Comuni, alle Aziende e ai rappresentanti dei Comuni.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dalla Delegazione consortile o su richiesta di almeno 1/5 del totale delle interessenze del Consorzio (art.
4).
Art. 8 Compiti
All’Assemblea consortile competono:
a) la nomina dei membri della Delegazione e dei supplenti;
b) la designazione del Presidente del Consorzio;
c) la nomina dei revisori dei conti;
d) l’approvazione dei conti;
e) l’approvazione del Regolamento consortile e dell’organico dei dipendenti e loro modifiche riservata la ratifica del Consiglio di Stato;
f) l’esercizio di tutte le competenze non espressamente conferite da leggi o regolamenti ad altro organo.
Art. 9 Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea consortile sono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi qualunque sia il numero dei presenti.
In caso di parità decide il voto del Presidente. Le deliberazioni dell’Assemblea sono operative anche per i non intervenuti.
I membri della Delegazione consortile, così autorizzati dagli enti consorziati che rappresentano, mantengono il diritto di voto anche in Assemblea;
non possono comunque partecipare alla nomina della Commissione di revisione, né all’approvazione dei conti.
Art. 10 Delegazione consortile
La Delegazione consortile si compone di 5 membri e di 2 supplenti. 4 membri e 2 supplenti sono nominati dall’Assemblea, mentre il
rappresentante dello Stato è designato dal Consiglio di Stato.
Essa si riunisce su convocazione del Presidente o a richiesta di 4 membri della Delegazione stessa, e delibera a maggioranza dei votanti.
L’espressione del voto è obbligatoria. La deliberazione è valida se sono presenti almeno 4 membri.
La Delegazione resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.
Art. 11 Compiti
La Delegazione consortile rappresenta il Consorzio di fronte alle Autorità ed ai terzi ed è competente in via principale per le seguenti funzioni:
a) controlla lo stato tecnico di tutte le opere di natura idraulica e forestale, comprese quelle la cui manutenzione è assunta direttamente dai singoli Enti
consorziati. Se necessario può avvalersi di consulenti tecnici esterni;
b) decide il programma dei lavori, provvede alla sua realizzazione e al relativo finanziamento;
c) nomina il Vicepresidente, il Segretario, il personale del Consorzio, la ev. Commissione tecnica e ne fissa le competenze;
d) convoca l’Assemblea e fissa l’ordine del giorno;
e) sottopone ogni anno i conti all’approvazione dell’Assemblea;
f) propone al Consiglio di Stato, se speciali e motivate circostanze lo richiedono e dopo consultazione degli Enti interessati, la modifica del comprensorio e delle
rispettive interessenze, riservata la procedura di legge (art. 8 e 9 della LCons);
g) decide il prelevamento dei contributi consortili curandone l’incasso;
h) fa rispettare le decisioni di sua competenza, e cura l’esecuzione di quelle emanate dalle Autorità superiori e dall’Assemblea consortile.
Art. 12 Deliberazioni
La Delegazione si costituisce con la presenza della maggioranza assoluta dei Delegati o supplenti. Essa delibera a maggioranza dei voti emessi;
in caso di parità decide il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente.
Art. 13 Commissione di revisione dei conti
La Commissione di revisione dei conti si compone di 3 membri. Essa procede all’esame della gestione dell’esercizio trascorso rassegnandone rapporto scritto
all’Assemblea consortile;
il rapporto deve essere trasmesso preliminarmente alla Delegazione, al più tardi, 7 giorni prima dell’Assemblea.
La Commissione resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.
Art. 14 Segretario
Resta in carica per 4 anni e la nomina scade 6 mesi dopo l’elezione della Delegazione consortile. La riconferma è acquisita se entro 4 mesi dalle elezioni, la
Delegazione consortile non comunica al dipendente la mancata conferma precisandone i motivi.
Art. 14a) Compiti
Cura gli aspetti amministrativi e contabili del Consorzio e in particolare:
tiene i processi verbali delle Assemblee e delle sedute della Delegazione, la contabilità, la corrispondenza ed in genere l’archivio del Consorzio.
Provvede all’esazione dei contributi ricorrendo, se necessario, alla via esecutiva in base agli art. 20 e 21 della Legge sui Consorzi.
L’emolumento del Segretario viene fissato dalla Delegazione.
Art. 15 Indennità
Ai membri della Delegazione, ai supplenti, ai revisori e ai rappresentanti dei membri del Consorzio, viene corrisposta un’indennità di presenza alle sedute.
Al Presidente è inoltre riconosciuta un’indennità annua.
Le prestazioni che i componenti della Delegazione assolvono su preciso mandato vengono equamente indennizzate.
Sono interamente rimborsate le spese vive e di trasferta sulla base del tariffario dei dipendenti dello Stato.
Le indennità sono fissate dall’Assemblea degli Enti consorziati (vedi allegato 1).
Art. 16 Norme di polizia
a) L’uso dei beni consortili * per bisogni diversi da quelli della loro destinazione è consentito, previo ottenimento del permesso della
Delegazione consortile, se è conforme alla destinazione della cosa e non vi ostano motivi di polizia.
Sono in particolare subordinati a permesso: lo scarico di acque nei riali, la posa di tubazioni e condutture sopra e sotto l’alveo dei corsi d’acqua, le opere di
derivazione di acque, la costruzione di passerelle e ponti, la copertura di corsi d’acqua, l’occupazione e la pascolazione di scarpate, il deposito di materiali, l’uso delle strade consortili per
trasporti eccedenti il peso consentito.
Autorizzando l’uso speciale, il Consorzio non assume alcuna responsabilità nei confronti del titolare del permesso.
b) Per l’uso speciale dei beni consortili, possono essere percepite delle tasse, da stabilire dalla Delegazione consortile, con riferimento a quanto previsto per
l’uso del demanio pubblico da parte degli uffici cantonali competenti.
Determinando l’ammontare delle singole tasse, si deve in particolare tener conto dell’intensità dell’uso, nonché del vantaggio economico derivante all’interessato;
gli Enti pubblici sono di regola esentati dal pagamento di ogni tassa.
c) Le occupazioni abusive di aree consortili e i depositi di rifiuti e di materiale di ogni genere sono rimossi dal consorzio a spese del
trasgressore; il trasgressore è inoltre tenuto alla rifusione di ogni danno.
* Per beni consortili, secondo il concetto generale, s’intendono tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Consorzio o la cui amministrazione e conservazione
è affidata alla Delegazione consortile o suoi organi operativi.
Ogni atto di disposizione è competenza della Delegazione. In analogia con gli art. 176 e segg. della LOC si suddividono nel seguente
modo:
1. Beni amministrativi che servono direttamente all’adempimento dei compiti di diritto pubblico affidati al Consorzio.
1.1. Sono beni amministrativi:
- le opere di arginatura catastale nella perizia compresi i terreni golenali o di slargo.
1.2. I nuovi beni acquisiti e quindi non compresi nella perizia, formeranno oggetto di una catastazione a compendio.
2. Beni patrimoniali tutti gli altri.
Art. 17 Rappresentanza legale
Legalmente il Consorzio viene rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente congiuntamente con il Segretario.
Art. 18 Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della LCons.
Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea e la ratifica del Consiglio di Stato.
Approvato dall’Assemblea consortile il 17 maggio 2006 a Caslano
Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 05 settembre 2006
Aggiornato dall’Assemblea consortile il 07.04.2016
Aggiornato dall’Assemblea consortile il 25.11.2021